Parlando di società, Zygmunt Bauman nel suo concetto di modernità liquida, la definiva come: “la convinzione che il cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica certezza” (Bauman, 2017). In effetti viviamo in un’epoca di trasformazioni in ogni ambito della quotidianità. Alcune volte bisogna ritrovare un “ordine” su specifici aspetti per non rischiare di lasciare, in una sorta d’omologata indifferenza sociale, alcuni individui nell’identificazione delle migliori azioni da perseguire. Questo è ancora più sentito quando si tratta della salute pubblica e nello specifico della salute mentale.
Molte volte essere correttamente informati significa essere consapevoli che stiamo, quindi, a capacità di prendere decisioni che siano maggiormente focalizzate sulle azioni più efficaci per raggiungere un obiettivo. Questo per dire che a volte, quando non si ha una certa dimestichezza in una certa area di conoscenza, si rischia di effettuare scelte non consapevoli (quindi non esattamente mirate al raggiungimento di una soluzione). Il focus della mia riflessione è sul ruolo e funzione (in certi casi, “sovrapposizione”) dello psicologo e del counselor. Entrambi si presentano agli individui come supporto “consulenziale” ovvero, detto in maniera essenziale, come strumento di aiuto alla persona per autodeterminarsi attraverso un percorso di autoconsapevolezza.
Ad esempio, nel caso della gestione e soluzione dei vissuti emotivi e/o delle decisioni da prendere rispetto a scelte importanti, diurne e nella gestione della perdita di un lavoro o di un lutto, ecc. Ciò che è importante evidenziare è che tra lo psicologo e il counselor esistono delle nette differenze. Lo psicologo, per essere definito tale, proviene da un preciso percorso formativo di tipo accademico (laurea magistrale, tirocinio, specializzazioni, master, esame di Stato). Ai sensi della normativa nazionale vigente, la legge 56 del 1989 definisce le attività che lo psicologo può svolgere. Al contrario, attualmente, la figura del counselor non è specificamente regolamentata dalla normativa italiana (vedasi la L. 4/2013 – professioni non organizzate).
Questo vuol dire che chiunque può definirsi counselor e praticare un’attività di supporto (es. coaching, counseling o peer to peer). Non essendo presente una normativa specifica, in Italia sono nate varie scuole e corsi di counseling che vanno dalla durata di pochi giorni a diversi anni e questo inficia sull’affidabilità e serietà del tipo di formazione. Spesso i counselor non sono laureati in Psicologia ma possono avere un diploma di scuola superiore oppure hanno una laurea non attinente con le discipline psicosociali (Stefani, 2024).
L’aspetto che li accomuna è il prendersi carico dell’individuo in uno suo momento di vita difficile quanto transitorio. In questo senso è giusto che si sappia che lo psicologo oltre alle attività di consulenza psicologica svolge una serie di attività che il counselor non può svolgere. Lo psicologo può somministrare dei test, redigere certificazioni (sul trattamento effettuato o sulla diagnosi rilevata), effettuare perizie psicologiche, ecc. In individui con stati depressivi possono assistere ma se un individuo si mostra momenti di difficoltà non sono equivalenti in competenze e formazione sebbene anche il counseling agisca nell’area psicologica umana. Come dicevo all’inizio, la libertà di scelta individuale è un valore sacrosanto, ed una grande conquista sociale, ma è anche vero che le migliori scelte sono quelle che si attuano con la massima conoscenza e consapevolezza, soprattutto oggi in questa società “fluida”.